REPUBBLICA
ITALIANA .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. LUCIANO
PAGLIARO Presidente
dott. VINCENZO LO PRESTI Consigliere
dott. VALTER DEL
ROSARIO Consigliere- relatore
ha pronunciato la seguente
nel giudizio
per responsabilità amministrativa iscritto al n.47714 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore
Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di Tricoli
Lorenzo Gaetano, nato a Palermo il 19.2.1967, residente a Sommatino (CL),
in via F. Petrarca, n.73;
visti:
il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993,
n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994,
n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639;
visti tutti gli
atti e documenti di causa;
uditi nella
pubblica udienza dell’11.7.2008 il relatore dott. Valter Del Rosario ed il
Pubblico Ministero dott. Tommaso Brancato; non costituitosi in giudizio il
convenuto Tricoli Lorenzo Gaetano.
Con atto di
citazione regolarmente notificato alla controparte, preceduto da rituale invito
a dedurre, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha
convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa Tricoli Lorenzo Gaetano,
nella sua qualità di Sindaco di Sommatino, al fine d’ottenerne la condanna al
risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 150.880,12 (da
maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali),
da lui ingiustamente cagionato al suddetto Comune per effetto del conferimento,
nell’arco temporale 2003/2006, di una serie di illegittimi e sostanzialmente
inutili incarichi professionali (di varia tipologia) a soggetti esterni
all’Amministrazione comunale.
Preliminarmente,
la Procura Regionale ha evidenziato che il legislatore, sia nazionale che
regionale, ha recentemente posto limiti assai rigorosi alla P.A. in generale e,
soprattutto, agli Enti Locali in materia di conferimento a soggetti esterni
alla singola struttura amministrativa di incarichi di consulenza e di
collaborazione professionale.
Ciò al fine di
evitare abusi ed ingiustificabili sprechi di denaro pubblico (purtroppo sempre
più frequenti ed ancor più gravi in una situazione di notoria scarsità delle
risorse finanziarie disponibili) da parte degli amministratori, in violazione
dei canoni, aventi rilevanza costituzionale, di buon andamento, razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della
gestione finanziaria.
In particolare, la
normativa introdotta in materia di ordinamento degli Enti Locali (dapprima
l’art. 51, comma 7, della L. n.142/1990, nel testo modificato dalle leggi nn.
127/1997 e 191/1998 e recepito dall’art. 2 della L.R. siciliana n.23/1998, ed
attualmente l’art. 110 del D.L.vo n.267/2000) ha stabilito che:
“Lo statuto può
prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
Negli enti in cui
non è prevista la dirigenza, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.
A sua volta,
l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30.3.2001, n.165, ha subordinato il conferimento
degli incarichi ad “esperti esterni alla P.A.” alla sussistenza di speciali
esigenze da soddisfare, alla concomitante assoluta carenza di strutture e di
personale interno in grado di provvedervi nonché alla stipula di apposite
convenzioni disciplinanti analiticamente gli obiettivi da conseguire, le modalità
d’espletamento e la durata di ciascun incarico, il relativo compenso.
In aggiunta alle
suddette normative di carattere generale (ritualmente recepite e vigenti
nell’ordinamento giuridico siciliano) il legislatore regionale ha disposto,
all’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni,
che:
“Il sindaco, per
l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può
conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di
pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione.
Il numero degli
incarichi di cui al comma 1° non può essere superiore a 2, 3, 4 e 6 unità, con
riferimento, rispettivamente, ai Comuni: con popolazione fino a 10.000
abitanti; da 10.000 a 30.000 abitanti; da 30.000 a 250.000 abitanti; oltre i
250.000 abitanti.
Gli esperti
debbono essere dotati di documentata professionalità; in caso di nomina di
soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento dev’essere ampiamente
motivato.
Il sindaco
annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione
sull’attività svolta dagli esperti da lui nominati.
Ad essi è
corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in
possesso della seconda qualifica dirigenziale”.
Ciò premesso dal
punto di vista normativo e riassunti i principali canoni interpretativi ed
applicativi elaborati in tale materia dalla giurisprudenza di questa Corte, la
Procura Regionale ha evidenziato che il sindaco Tricoli ha conferito numerosi
incarichi a “consulenti” ed “esperti” estranei all’Amministrazione comunale, in
palese carenza dei presupposti fissati dalla legge o, comunque, violando la
<ratio> delle suddette disposizioni, determinando in tal modo notevoli
esborsi finanziari, privi di qualsiasi concreta utilità giuridicamente
apprezzabile, per il Comune di Sommatino.
In particolare, il
P.M. ha ravvisato la sussistenza di danno finanziario patito dal Comune nelle
fattispecie di seguito descritte.
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.77 dell’1.9.2003, n.10 del 27.1.2004, n.41 del 21.4.2004 e
n.104 del 9.12.2004, il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art.
14 della L.R. 26.8.1992, n.7, alla dott.ssa Noto Crocifissa Anna Maria
l’incarico di “esperto del sindaco per le politiche sociali e della famiglia”,
per i periodi, rispettivamente, dall’1.8 al 31.12.2003, dall’1.1 al 31.3.2004,
dall’1.4 al 31.5.2004 e dall’1.11 al 31.12.2004, con erogazione di compensi
ammontanti complessivamente ad € 15.084,00.
Come precisato dal
Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data
27.4.2007 (in risposta all’invito a dedurre che gli era stato notificato ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 14.1.1994, n.19):
la Noto svolgeva
l’attività di psicologa nell’ambito del 3° Settore Socio-Sanitario
dell’A.U.S.L. di Caltanissetta;
in considerazione
di tale sua qualificazione, ella era stata nominata assessore comunale alle
“politiche sociali”, carica che rivestì dal maggio 2002 alla fine del primo
semestre del 2003;
essendo stata la
Noto sostituita (per ragioni non meglio precisate) nella carica di assessore
dal sig. Michele Scalzo, il sindaco Tricoli reputò opportuno affidarle
l’incarico di “esperto per le politiche sociali e della famiglia” ed in tale
veste ella doveva rappresentare il Comune di Sommatino al “tavolo tecnico” del
distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta.
Secondo la Procura
Regionale, l’incarico conferito alla Noto risulta palesemente illegittimo, in
quanto non è assolutamente possibile assimilare la figura di “esperto del
sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a quella di un
ordinario amministratore o funzionario comunale.
Infatti, la
suddetta normativa ha inteso conferire al Sindaco (in qualità di Organo di
Governo dell’Ente Locale, eletto direttamente dai cittadini, verso i quali egli
risponde personalmente dal punto di vista politico) la potestà di nominare, per
periodi determinati, esperti che siano in grado, in ragione della loro
elevatissima qualificazione tecnica, di prestargli un’adeguata assistenza nello
svolgimento di specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista
della più efficiente ed efficace attuazione di punti salienti del programma
politico-amministrativo proposto agli elettori.
In altri termini,
la nomina temporanea di un esperto deve tradursi nell’acquisizione di
cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, finalizzate al
miglior perseguimento di specifici obiettivi di notevole interesse pubblico,
rientranti nella competenza istituzionale del Sindaco come capo
dell’Ente-Comunità, obiettivi che, per le loro peculiarità, non potrebbero
essere raggiunti con l’ausilio dell’ordinaria struttura burocratica dell’Ente
Locale.
Orbene, nel caso
di specie:
l’incarico di
“esperto del sindaco” fu affidato alla Noto proprio in coincidenza della sua
cessazione dalla carica di assessore alle politiche sociali;
le funzioni
concretamente svolte dalla Noto (rappresentare il Comune di Sommatino al
“tavolo tecnico” del distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta) erano
piuttosto generiche e, comunque, di natura essenzialmente amministrativa, non
richiedevano il possesso di un’elevatissima qualificazione
tecnico-specialistica e non erano affatto finalizzate a supportare il sindaco
nello svolgimento della propria peculiare funzione d’indirizzo politico-amministrativo;
l’affidamento
dell’incarico costituì, quindi, sostanzialmente un “espediente” per consentire
alla Noto la prosecuzione, sia pure in parte, dell’ordinaria attività
assessoriale sino ad allora svolta e ciò nonostante che fosse stato nominato il
nuovo assessore alle politiche sociali nella persona del sig. Scalzo.
In conclusione,
secondo il P.M., poiché l’incarico conferito alla Noto esulava dall’ambito
della figura di “esperto del sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R.
n.7/1992, in quanto le relative funzioni rientravano nelle competenze
dell’ordinaria struttura amministrativa (assessorato alle politiche sociali),
la spesa (per € 15.084,00) sostenuta dal Comune per l’erogazione dei compensi
alla Noto risulta illegittima e priva di qualsiasi apprezzabile giuridica
utilità.
In ogni caso, non
risulta che il sindaco Tricoli abbia mai trasmesso al Consiglio Comunale alcuna
relazione sull’attività svolta dalla Noto, adempimento espressamente previsto
dalla normativa in questione.
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.10 del 7.2.2003, n.76 dell’1.9.2003, n.6 del 21.1.2004, n.46
del 21.4.2004, n.69 del 18.8.2004, n.83 del 6.10.2004, n.14 del 3.3.2005, n.42
del 30.6.2005, n.60 del 20.9.2005, n.68 del 31.10.2005, n.78 del 29.11.2005,
n.86 del 27.12.2005, n.7 del 31.1.2006 e n.13 del 15.2.2006, il sindaco Tricoli
conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7, all’ing.
Di Vanni Vincenzo l’incarico di “esperto del sindaco per la programmazione e la
pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e P.R.G.)”, dapprima per il
periodo dal 10.2 al 9.4.2003 e, quindi, senza soluzione di continuità, per
l’arco temporale dall’1.8.2003 al 10.2.2006, con l’attribuzione di compensi
ammontanti complessivamente ad € 50.765,92.
Come sostenuto dal
Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data
27.4.2007, il conferimento degli incarichi al Di Vanni sarebbe stato indotto
dalla notevole carenza di personale tecnico nel Settore Urbanistica, dalla
complessità delle problematiche inerenti l’attività di revisione dei piani di
lottizzazione e del P.R.G. e dal notevole numero delle pratiche di “sanatoria
edilizia” ancora da definire.
La Procura
Regionale, richiamando le argomentazioni già esposte per la fattispecie
relativa alla dott.ssa Noto, ha evidenziato che anche gli incarichi affidati
all’ing. Di Vanni risultano palesemente illegittimi (in quanto non è
assolutamente possibile assimilare la particolare figura di “esperto del
sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a quella di un
ordinario funzionario comunale) ed, altresì, superflui.
Nel caso di
specie, infatti, i compiti continuativamente svolti dal Di Vanni nell’ambito
del Settore Urbanistica erano di natura prettamente burocratica (esame e
definizione di pratiche relative alla pianificazione territoriale, ai piani di
lottizzazione, alle sanatorie edilizie) e non si configuravano affatto come
“attività di elevatissima qualificazione tecnica, finalizzata a fornire
temporaneamente al Sindaco un’adeguata collaborazione nello svolgimento di
specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista della più
efficiente ed efficace attuazione di punti salienti del proprio programma
politico-amministrativo (secondo i criteri ispiratori dell’art. 14 della L.R.
n.7/1992).
Inoltre, il P.M.
ha evidenziato che, esaminando la documentazione trasmessa dal Comune di
Sommatino, non risulta neppure dimostrato il presupposto della notevole carenza
del personale operante presso il Settore Urbanistica dato che, a supporto dei
vari dipendenti ivi in servizio, furono instaurati, di volta in volta, rapporti
di collaborazione professionale con alcuni geometri esterni e con l’arch. Gambino.
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del 23.1.2004 il sindaco Tricoli
conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo 18.8.2000,
n.267, all’arch. Gambino Roberto
l’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per la
“programmazione e la pianificazione urbanistica, con particolare riferimento al
P.R.G. ed ai piani di lottizzazione”, per i periodi dall’1.8 al 31.12.2003 e
dall’1.1 al 31.3.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente
ad € 10.467,20.
Come asserito dal
Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data
27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Gambino sarebbe stato indotto,
oltre che dalla notevole carenza di personale tecnico operante nel Settore
Urbanistica, dalla finalità di provvedere al “recupero urbanistico dell’area
degradata d’espansione, denominata <Miracoli>”.
La Procura
Regionale, richiamando alcune delle argomentazioni già esposte per la
fattispecie relativa all’ing. Di Vanni, ha evidenziato che l’incarico di
consulenza affidato all’arch. Gambino risulta palesemente illegittimo e foriero
di danno erariale.
Infatti:
come si desume
dalla documentazione trasmessa dal Comune, non sussisteva alcuna concreta
notevole carenza di personale nell’ambito del Settore Urbanistica;
il conferimento al
Gambino dell’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per
la “programmazione e la pianificazione urbanistica con particolare riferimento
al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione” comportava l’espletamento di mansioni
di natura prettamente burocratica e venne sostanzialmente a sovrapporsi con
l’affidamento all’ing. Di Vanni, nello stesso periodo, dell’incarico di
“esperto del sindaco” ex art. 14 della L.R. n.7/1992 (avente un analogo oggetto
ed anch’esso illegittimo);
il rapporto di
consulenza con il Gambino non fu neppure regolamentato (come, invece,
tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000) da
un’apposita convenzione a termine, recante la previsione di obiettivi specifici
(d’altronde, nelle determinazioni del sindaco n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del
23.1.2004 non è fatta alcuna menzione della finalità di recupero urbanistico
della “zona Miracoli”, alla quale il Tricoli ha fatto riferimento soltanto in
sede d’audizione innanzi al P.M.);
infine, l’incarico
di consulenza venne anche a sovrapporsi, nel periodo dal 5 al 31.12.2003, con
le mansioni di “Istruttore Tecnico” e di “Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
ed Edilizia Privata”, svolte dallo stesso Gambino (in qualità di collaboratore
professionale esterno) per effetto della determinazione del sindaco n.116 del
22.12.2003.
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.52 del 21.5.2003, n.73 del 27.8.2003, n.3 del 19.1.2004 e n.43
del 21.4.2004 il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 110,
comma 6, del D.L.vo n.267 del 2000, al sig. Tricoli Giuseppe l’incarico di “consulenza ad alto contenuto
di professionalità” per “l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti
internazionali”, per i periodi dall’1.5 al 31.7.2003, dall’1.8 al 31.12.2003,
dall’1.1 al 31.3.2004 e dall’1.4 al 31.5.2004, con l’attribuzione di compensi
ammontanti complessivamente ad € 16.148,00.
Secondo quanto
sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M.
contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico di consulenza a
Tricoli Giuseppe (che attualmente riveste la carica d’assessore alle “relazioni
internazionali”) sarebbe stato finalizzato a mantenere i “rapporti di
gemellaggio” da tempo esistenti con alcune cittadine estere in cui risiedono
comunità di emigrati sommatinesi, nell’ottica d’incrementare non solo gli
scambi culturali ma anche quelli commerciali.
In realtà, secondo
il P.M., gli accertamenti istruttori eseguiti hanno dimostrato l’insussistenza,
nel caso di specie, dei presupposti giuridici occorrenti per il conferimento di
un “incarico di consulenza ad alto contenuto di professionalità”, ai sensi
dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000.
Infatti (come
emerso anche in occasione dell’audizione tenuta da Tricoli Giuseppe innanzi al
P.M. contabile in data 24.10.2006):
egli non era in
possesso né di un elevato livello culturale (avendo conseguito soltanto la
licenza di scuola media inferiore) né di una specialistica preparazione
professionale in materia di “relazioni internazionali”;
l’oggetto
dell’incarico a lui conferito era generico e non riguardava, quindi, il
perseguimento di singoli obiettivi specificamente determinati, come, invece,
tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000;
l’attività
concretamente svolta da Tricoli Giuseppe nell’espletamento dell’incarico in
questione non ha, comunque, prodotto significativi risultati per
l’Amministrazione comunale (essendosi il “consulente” limitato ad intrattenere
rapporti con gli emigrati per il disbrigo di normalissime pratiche burocratiche
inerenti le certificazioni anagrafiche, ad ottenere uno spazio promozionale
gratuito per i prodotti enogastronomici sommatinesi in occasione di una fiera
tenutasi nella cittadina francese di Fontaine, gemellata con il comune di
Sommatino da oltre vent’anni, e non essendo neppure stato organizzato il “primo
raduno internazionale dei siciliani nel mondo”, al quale il sindaco Tricoli
Lorenzo aveva fatto enfatico riferimento nella determinazione di nomina n.52
del 21.5.2003).
In pratica,
l’incarico di “consulenza” conferito a Tricoli Giuseppe era servito soltanto a
“compensare” in qualche modo il suo mancato inserimento nella Giunta Comunale
nel periodo dall’1.5.2003 al 31.5.2004 (considerato che risulta provato che,
sia anteriormente che successivamente a tale arco temporale, il medesimo ha
rivestito la carica di assessore).
Infine, il P.M. ha
sottolineato l’intrinseca irrazionalità e la superfluità del conferimento di un
incarico di consulenza per “l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti
internazionali” nell’ambito di un Comune, come quello di Sommatino, di assai
modeste dimensioni demografiche ed oltretutto inserito in un contesto
socio-economico purtroppo poco brillante (come dimostrato dai dati statistici
ufficiali relativi alla provincia di Caltanissetta).
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.35 del 25.3.2003, n.79 del 2.9.2003, n.115 del 22.12.2003, n.9
del 23.1.2004, n.47 del 21.4.2004, n.92 del 22.11.2004, n.18 del 9.3.2005 e
n.61 del 22.9.2005, il sindaco Tricoli conferì (o prorogò) al sig. Carmina
Stefano l’incarico professionale di provvedere al normale funzionamento
dell’orologio posto sulla Torre Civica, dapprima per il periodo dal 20.3 al
20.6.2003 e, quindi, senza soluzione di continuità, per l’arco temporale dall’1.9.2003
al 31.12.2005, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad €
5.115,00.
Secondo quanto
sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M.
contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Carmina sarebbe
stato determinato dal fatto che il medesimo era stato istruito sul
funzionamento dell’orologio dall’ex dipendente comunale Saccomando Ignazio e
dalla mancanza all’interno dell’Amministrazione di dipendenti in grado di
provvedere al caricamento manuale ed all’ordinaria manutenzione di tale
delicato meccanismo.
In realtà, secondo
il P.M., risulta palese l’inconsistenza di tale giustificazione, considerato
che nelle stesse determinazioni emesse dal sindaco Tricoli era espressamente
stabilito che il Carmina dovesse essere sempre affiancato da un’unità di
personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sia per controllarne
l’attività sia soprattutto al fine di evitare che, in caso d’assenza o
d’impedimento dello stesso Carmina, l’orologio rimasse bloccato per mancanza di
caricamento e/o di manutenzione (segno evidente che tra il personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale v’erano soggetti esperti in materia).
In sostanza,
quindi, l’incarico professionale conferito al Carmina era assolutamente superfluo
e costituiva un mero pretesto per assicurare al medesimo un, sia pur modesto,
compenso mensile (€ 165,00).
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.80 del 2.9.2003, n.4 del 20.1.2004 e n.44 del 21.4.2004 il
sindaco Tricoli conferì (o prorogò) al giornalista Barbara Giuseppe l’incarico
professionale di “addetto alla comunicazione istituzionale integrata”, per i
periodi, rispettivamente, dall’1.9 al 31.12.2003, dall’1.1 al 31.3.2004 e
dall’1.4 al 31.5.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente
ad € 10.800,00.
Secondo quanto
sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M.
contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Barbara sarebbe
stato determinato dalla finalità di gestire “l’attività di pubblicizzazione dei
bandi di gara, dei servizi a domanda individuale e di tutti i servizi connessi
all’attività istituzionale”, che doveva avvenire sia tramite i giornali e la
televisione sia tramite il sito Internet; in pratica, si sarebbe trattato di
un’attività rientrante nelle previsioni di cui al D.L.vo n.150.
Secondo il P.M.,
l’illegittimità e la sostanziale inutilità dell’incarico conferito al Barbara
emergono chiaramente:
dalla genericità
delle funzioni da svolgere, in relazione alle quali, contrariamente a quanto
prescritto nell’art. 1 del disciplinare, non risulta neppure siano mai state
impartite le necessarie direttive da parte del Sindaco;
dal fatto che la
pubblicizzazione dei bandi di gara e dei servizi a domanda individuale
rientrava sicuramente nei compiti istituzionali delle normali strutture
burocratiche (Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, Ufficio Acquedotto
ecc.) e, quindi, non v’era alcuna necessità di affidarne l’incarico ad un
soggetto esterno;
dall’assoluta
indeterminatezza delle relazioni stereotipate redatte dal Barbara sull’attività
da lui svolta nei singoli periodi e sui concreti risultati ottenuti;
dalla circostanza
che, proprio nel medesimo periodo in cui conferì l’incarico al Barbara, il
sindaco Tricoli stipulò convenzioni con le emittenti locali “Tele Radio
Canicattì” e “Gasme s.r.l. Teleacras” di Agrigento per pubblicizzare l’attività
istituzionale del Comune e per fornire notizie di vario genere alla
collettività amministrata (v. le determinazioni del sindaco n.78 del 2.9.2003 e
n.83 del 15.9.2003, comportanti spese ammontanti, rispettivamente, ad €
4.000,00 e ad € 3.000,00).
* * * * *
Con proprie
determinazioni n.70 del 21.8.2003, n.21 del 19.3.2004 e n.77 del 22.9.2004 il
sindaco Tricoli conferì (o prorogò) all’avv. Tesauro Walter l’incarico per
l’effettuazione di prestazioni professionali (rappresentanze in giudizio e
pareri) in materia penale, per i periodi, rispettivamente, dal 21.8 al
31.12.2003, dall’1.1 al 30.6.2004 e dall’1.7 al 31.12.2004, con l’attribuzione
di compensi ammontanti complessivamente ad € 21.250,00 (e salvo il rimborso
delle spese comunque sostenute dal legale nei singoli giudizi od in sede
stragiudiziale).
Ugualmente, con le
determinazioni n.71 del 21.8.2003, n.22 del 19.3.2004 e n.79 del 23.9.2004 il sindaco conferì (o
prorogò) all’avv. Fonte Carmelo l’incarico per l’effettuazione nei medesimi
periodi di prestazioni professionali (rappresentanze in giudizio e pareri)
nelle materie civile ed amministrativa, con l’attribuzione di compensi
ammontanti complessivamente ad € 21.250,00 (e salvo il rimborso delle spese
comunque sostenute dal legale).
Secondo quanto
affermato dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M.
contabile in data 27.4.2007, i conferimenti degli incarichi professionali agli
avvocati Tesauro e Fonte sarebbero stati indotti dalla necessità di nominare
uno stabile collegio di difesa a supporto del Comune (nei confronti del quale
erano pendenti numerosi giudizi), dall’opportunità di fruire celermente di
pareri e di consulenze legali e di conseguire, altresì, un risparmio rispetto
alle spese in precedenza sostenute dall’Amministrazione comunale (oltre
171.000,00 € in tre anni) per effetto delle nomine, di volta in volta, di
avvocati incaricati di trattare singoli giudizi.
Secondo il P.M.:
il contenuto delle
prestazioni professionali da richiedersi agli avvocati Tesauro e Fonte era
oggettivamente assai indeterminato;
a fronte di
cospicui compensi, quantificati in misura forfettaria, non era stato
individuato alcun sistema di monitoraggio dell’attività svolta e non era stato
fissato neppure un numero minimo di rappresentanze in giudizio o di pareri che
gli avvocati avrebbero dovuto fornire nei singoli periodi temporali per i quali
venivano pagati;
l’assenza di
qualsiasi minima dimostrazione delle attività effettivamente espletate dai due
professionisti è confermata dal fatto che né il sindaco Tricoli (in sede di
audizione innanzi al P.M.) né il funzionario preposto all’Area P.O. n.1 del
Comune (in sede di risposta a specifica richiesta istruttoria della Procura)
hanno saputo fornire dati concreti (numero ed oggetto delle costituzioni in
giudizio a tutela degli interessi del Comune, copia dei pareri redatti dagli
avvocati Tesauro e Fonte ecc.);
infine,
l’illegittimità di tali incarichi potrebbe scaturire anche dall’instaurazione
dissimulata di rapporti di lavoro subordinato in violazione della vigente
normativa.
* * * * *
Conclusivamente,
secondo il P.M., il comportamento tenuto in tali contesti dal sindaco Tricoli
Lorenzo Gaetano appare connotato da inescusabili negligenza e superficialità,
da macroscopiche e reiterate violazioni delle normative vigenti in materia di
conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione e da notevole
disinteresse per le conseguenze deleterie derivanti da tali ingenti spese per i
precari equilibri finanziari di un piccolo Comune, come quello di Sommatino
(che, come risulta dai dati ufficiali trasmessi dal segretario comunale e dal
Collegio dei Revisori dei Conti, negli esercizi finanziari 2004 e 2005 non
riuscì neppure a rispettare i vincoli imposti dal “patto di stabilità
interno”).
D’altronde,
nell’ambito dello stesso Consiglio Comunale furono più volte sollevate accese
contestazioni sulla “gestione” degli incarichi professionali da parte del
sindaco Tricoli, tanto da indurre l’Assessorato Regionale agli Enti Locali a
disporre un’ispezione nel Comune di Sommatino ed a trasmetterne la relazione
conclusiva alla Procura Regionale della Corte dei Conti (la quale, a sua volta,
ha eseguito ulteriori indagini ed ha acquisito ponderosa documentazione,
allegata al fascicolo processuale).
* * * * *
Il Tricoli, benchè
abbia ricevuto (rispettivamente, in date 1°.8.2007 e 12.1.2008) le notifiche
dell’atto di citazione e dell’avviso di differimento della trattazione della
causa all’odierna udienza, non s’è costituito in giudizio.
Esaminata
accuratamente la ponderosa documentazione acquisita al fascicolo processuale,
tenuto conto della normativa generale (sopra illustrata) in materia di
conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione professionale a
soggetti esterni alla P.A. nonché di quanto statuito in proposito nel titolo
VIII° del “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”,
approvato dalla Giunta Municipale di Sommatino con deliberazione n.85 del
25.11.2002, il Collegio Giudicante reputa che l’azione risarcitoria promossa
dalla Procura Regionale di questa Corte nei confronti del sindaco Tricoli
Lorenzo Gaetano sia giuridicamente fondata.
Richiamando, per
ragioni di economia espositiva, quanto più ampiamente riferito nella parte “in
fatto” della presente sentenza, la Sezione rileva, in primo luogo,
l’illegittimità del conferimento degli incarichi alla dott.ssa Noto Crocifissa
Anna Maria, come “esperto del sindaco per le politiche sociali e della
famiglia”, ed all’ing. Di Vanni Vincenzo, come “esperto del sindaco per la
programmazione e la pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e
P.R.G.)”.
A tal proposito,
deve evidenziarsi che la normativa di cui all’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7
(espressamente richiamata nelle determinazioni emesse dal Tricoli), ha inteso
conferire al Sindaco (in qualità di Organo di Governo dell’Ente Locale, eletto
direttamente dai cittadini, verso i quali egli risponde personalmente e
direttamente dal punto di vista politico) la potestà di nominare, per periodi
determinati, esperti che siano in grado, in ragione della loro elevatissima
qualificazione tecnica, di prestargli un’adeguata collaborazione nello
svolgimento di specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista
della più efficiente ed efficace attuazione dei punti più salienti del
programma politico-amministrativo proposto agli elettori.
In sostanza, la
nomina, in via temporanea, dell’esperto deve tradursi nell’acquisizione di
cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, finalizzate al
miglior perseguimento di specifici obiettivi di notevole interesse pubblico,
rientranti nella competenza istituzionale del Sindaco come capo
dell’Ente-Comunità, obiettivi che, per le loro peculiarità, non potrebbero
essere agevolmente conseguiti con l’ausilio dell’ordinaria struttura
burocratica dell’Ente Locale.
Proprio per tali
ragioni, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.:
Sezione Sicilia n.27/2001/Resp., n.3555/2004; Sezione d’Appello Sicilia
n.122/2008), la figura di “esperto del sindaco” non può assolutamente essere
confusa con quella di un semplice amministratore o funzionario comunale.
Ciò premesso, la
Sezione rileva che le funzioni concretamente svolte dalla Noto (che, come
riferito dallo stesso sindaco in sede di audizione innanzi al P.M.,
consistevano essenzialmente nel rappresentare il Comune di Sommatino al “tavolo
tecnico” del distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta) erano di natura
prettamente amministrativa, rientravano nelle competenze dell’ordinaria
struttura burocratica (assessorato alle politiche sociali), non richiedevano il
possesso di un’elevatissima qualificazione tecnico-specialistica (comunque, non
posseduta dalla Noto, che era una semplice psicologa) e non erano affatto
finalizzate a supportare il sindaco Tricoli nello svolgimento della propria
peculiare funzione d’indirizzo politico-amministrativo e nell’attuazione di
punti fondamentali del proprio programma di governo.
La Sezione condivide,
quindi, la tesi sostenuta dalla Procura, secondo cui:
l’affidamento
dell’incarico di “esperto” alla Noto costituì sostanzialmente un mero
“espediente” per consentirle una parziale prosecuzione dell’ordinaria attività
amministrativa (svolta sino ad allora come assessore) e ciò nonostante fosse
stato nominato, al di lei posto, il nuovo assessore alle politiche sociali
nella persona del sig. Michele Scalzo (che, in mancanza di prova contraria,
doveva considerarsi pienamente idoneo all’espletamento delle funzioni
assegnategli);
l’incarico, oltre
che illegittimo, era quindi palesemente superfluo ed ha comportato un’inutile
esborso di denaro pubblico (per € 15.084,00).
Tale tesi risulta
avvalorata anche dalla circostanza che il sindaco non risulta aver trasmesso al
Consiglio Comunale le prescritte relazioni sull’operato della Noto e sui
risultati da essa conseguiti.
Anche nel caso
dell’ing. Di Vanni Vincenzo la nomina come “esperto del sindaco per la
programmazione e la pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e
P.R.G.)” non era affatto finalizzata, come, invece, tassativamente richiesto
dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a supportare il primo cittadino nello
svolgimento della propria funzione d’indirizzo politico-amministrativo e
nell’attuazione di punti fondamentali del proprio programma di governo.
Infatti, dalla
documentazione acquisita si desume chiaramente che:
i compiti affidati
al Di Vanni (addirittura, per effetto di reiterate proroghe, per quasi un
triennio, senza soluzione di continuità) all’interno del Settore Urbanistica (e
non ad immediato supporto del sindaco) erano di natura prettamente
tecnico-burocratica (esame e definizione di pratiche relative alla
pianificazione territoriale, ai piani di lottizzazione, alle sanatorie
edilizie);
tali attività
rientravano indubbiamente nelle competenze degli impiegati in servizio presso
il Settore Urbanistica (tant’è vero che esse nel Comune di Sommatino erano
espletate anche da semplici geometri) e, quindi, non richiedevano il possesso
di cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche;
non risulta infine
provato neppure il presupposto della notevole carenza di personale operante
presso il Settore Urbanistica, considerato che, a supporto dei vari dipendenti
ivi in servizio, furono instaurati, di volta in volta, anche rapporti di
collaborazione professionale con alcuni geometri esterni e con l’arch. Gambino.
Conclusivamente,
deve ritenersi che il conferimento all’ing. Di Vanni dell’incarico in
questione, proprio perché avvenuto, da un lato, in carenza dei presupposti
previsti dalla normativa in materia di nomina di “esperti del sindaco” e,
dall’altro, per lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle
competenze della normale struttura burocratica, abbia comportato un notevole
esborso di denaro pubblico (per € 50.765,92), privo di apprezzabile utilità dal
punto di vista giuridico e di legittima giustificazione.
Passando ad
esaminare gli incarichi conferiti all’arch. Gambino Roberto ed al sig. Tricoli
Giuseppe, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000
(sostanzialmente riproduttivo dell’art. 51, comma 7, della L. n.142/1990, nel
testo modificato dalle leggi nn. 127/1997 e 191/1998 e recepito dall’art. 2
della L.R. siciliana n.23/1998), occorre rammentare che tale normativa prevede
che: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.
A sua volta,
l’art. 91 del “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi”, approvato dalla Giunta Municipale di Sommatino con deliberazione n.85
del 25.11.2002, dispone che:
“Qualora si renda
necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di
professionalità, che non siano rinvenibili nelle qualifiche funzionali presenti
nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni
con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
Detti incarichi,
intesi a realizzare programmi determinati, approvati dai competenti organi,
debbono essere affidati a persone estranee all’Amministrazione comunale, delle
quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale
richiesta.
L’incarico viene
conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce”.
Orbene, il
conferimento al Gambino dell’incarico di “consulenza ad alto contenuto di
professionalità” per la “programmazione e la pianificazione urbanistica con
particolare riferimento al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione” comportava, in
realtà, l’espletamento di mansioni di natura prettamente amministrativa,
rientranti nella normale competenza dei funzionari in servizio presso il
Settore Urbanistica, che non richiedevano affatto il possesso di cognizioni
tecniche altamente specialistiche.
Inoltre:
non risulta
provato il presupposto della notevole carenza di personale operante presso il
Settore Urbanistica;
l’oggetto
dell’incarico di consulenza era assai generico e non concerneva, quindi, il
perseguimento di “obiettivi determinati approvati dai competenti organi”;
infatti, nelle determinazioni del sindaco n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del
23.1.2004 non fu fatta alcuna menzione della finalità di recupero urbanistico
della “zona Miracoli”, alla quale il Tricoli ha fatto riferimento (nel
tentativo di giustificare il proprio operato ma senza fornire nessun supporto
documentale) soltanto in occasione dell’audizione innanzi al P.M. contabile,
tenutasi il 27.4.2007;
l’incarico di
consulenza assegnato al Gambino venne altresì a sovrapporsi con l’affidamento
all’ing. Di Vanni, nello stesso periodo (1.8.2003-31.3.2004), dell’incarico,
avente un oggetto sostanzialmente analogo, di “esperto del sindaco” ex art. 14
della L.R. n.7/1992 (v. quanto sopra riferito).
Pertanto,
considerato che l’incarico di consulenza in questione è stato conferito in
carenza dei presupposti normativamente stabiliti, esso risulta privo di utilità
giuridicamente apprezzabile e foriero di danno finanziario (per € 10.467,20)
per il Comune (v. quanto affermato per una fattispecie similare da questa
Sezione nella sentenza n.2492/2007, confermata dalla Sezione d’Appello con la
sentenza n.206/2008).
Ancor più palese
risulta l’illegittimità e la superfluità dell’incarico di “consulenza ad alto
contenuto di professionalità” per “l’organizzazione ed il mantenimento dei
rapporti internazionali” conferito a Tricoli Giuseppe.
Infatti:
egli non era in
possesso né di un elevato livello culturale (avendo conseguito appena la
licenza di scuola media inferiore) né di una specialistica preparazione
professionale in materia di “relazioni internazionali”;
l’oggetto
dell’incarico a lui conferito (mantenere i “rapporti di gemellaggio” da tempo
esistenti con alcune cittadine estere, in cui risiedevano comunità di emigrati
sommatinesi) era piuttosto generico e non riguardava, quindi, il perseguimento
di singoli obiettivi specificamente determinati, aventi notevole interesse
pubblico, come, invece, tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del
D.L.vo n.267/2000 e dall’art. 91 del regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
tutto ciò risulta
confermato dal fatto che l’attività concretamente svolta da Tricoli Giuseppe
(come si desume anche da quanto da lui stesso dichiarato in sede di audizione
svoltasi innanzi al P.M. contabile il 24.10.2006) non ha, comunque, prodotto
significativi risultati per l’Amministrazione comunale (essendosi il
“consulente” limitato ad intrattenere rapporti con gli emigrati per il disbrigo
di normalissime pratiche burocratiche relative alle certificazioni anagrafiche,
ad ottenere uno spazio promozionale gratuito per i prodotti enogastronomici
sommatinesi in occasione di una fiera tenutasi nella cittadina francese di Fontaine,
gemellata con il comune di Sommatino da oltre vent’anni, e non essendo neppure
stato organizzato il “primo raduno internazionale dei siciliani nel mondo”, al
quale il sindaco Tricoli Lorenzo aveva fatto cenno nella determinazione di
nomina n.52 del 21.5.2003);
in pratica, come
ben evidenziato dal P.M., l’incarico di “consulenza” (tra l’altro,
intrinsecamente privo di giuridica razionalità, considerate le modeste
dimensioni demografiche di Sommatino) conferito a Tricoli Giuseppe (al quale
sono stati pagati compensi per complessivi € 16.148,00) era servito soltanto a
“compensare” in qualche modo il suo mancato inserimento nella Giunta Municipale
nel periodo dall’1.5.2003 al 31.5.2004 (considerato che risulta provato che,
sia anteriormente che successivamente a tale arco temporale, il medesimo ha
rivestito la carica di assessore).
Poche parole
bastano per rimarcare l’illegittimità e l’assoluta superfluità dell’incarico
conferito dal sindaco Tricoli a Carmina Stefano onde provvedere al normale
funzionamento dell’orologio posto sulla Torre Civica.
A tal proposito è
sufficiente rimarcare l’intrinseca ed insanabile contraddittorietà (costituente
palesemente vizio di “eccesso di potere”) del contenuto delle determinazioni di
nomina del Carmina, nelle quali, da un lato, il Tricoli affermava che nel
Comune di Sommatino non v’erano dipendenti capaci di svolgere tali mansioni,
dall’altro, disponeva che personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico
Comunale dovesse sempre affiancare il Carmina, sia per controllarne l’operato
sia, soprattutto, per garantire il funzionamento e la manutenzione
dell’orologio in caso di sua assenza od impedimento (ad es.: per ferie,
malattia ecc.).
Se, dunque,
v’erano dipendenti comunali in grado di sostituire il Carmina, non si comprende
affatto per quali oscure ragioni costoro non potessero provvedere
ordinariamente alle suddette incombenze e si dovesse, invece, retribuire un
soggetto esterno all’Amministrazione.
Ne consegue che la
spesa di € 5.115,00 (sostenuta dal Comune per pagare il Carmina nell’arco di
circa un triennio) si configura come danno finanziario imputabile al Tricoli.
Passando ad
esaminare l’affidamento al giornalista Barbara Giuseppe dell’incarico
professionale di “addetto alla comunicazione istituzionale integrata”, il Collegio
Giudicante condivide pienamente la tesi sostenuta dal P.M., secondo cui
l’illegittimità e la sostanziale inutilità dell’incarico in questione emergono
chiaramente:
dalla genericità
delle funzioni da svolgere, in relazione alle quali, contrariamente a quanto
prescritto nell’art. 1 del disciplinare, non risulta neppure che siano mai
state impartite le necessarie direttive da parte del sindaco;
dal fatto che la
pubblicizzazione dei bandi di gara e dei servizi a domanda individuale (cui il
sindaco Tricoli, nel tentativo di giustificare il proprio operato, ha fatto
riferimento in sede di audizione innanzi al P.M.) si configura come un’attività
dettagliatamente disciplinata dalle leggi e dai regolamenti e come tale
rientrante sicuramente nei compiti istituzionali delle normali strutture
burocratiche;
dall’assoluta
indeterminatezza delle relazioni (stereotipate) redatte dal Barbara
sull’attività da lui svolta nei singoli periodi e sui risultati ottenuti;
dalla circostanza
che, proprio nel medesimo arco temporale (dall’1.9.2003 al 31.5.2004) in cui fu
conferito l’incarico al Barbara, erano in vigore le convenzioni stipulate con
le emittenti locali “Tele Radio Canicattì” e “Gasme s.r.l. Teleacras” di
Agrigento per pubblicizzare l’attività istituzionale del Comune di Sommatino e
per fornire notizie di vario genere alla collettività amministrata (v. le
determinazioni del sindaco n.78 del 2.9.2003 e n.83 del 15.9.2003, comportanti
spese ammontanti, rispettivamente, ad € 4.000,00 e ad € 3.000,00);
dal fatto che,
come dichiarato dallo stesso sindaco, il Comune disponeva anche di un proprio
“sito internet”, mediante il quale poteva informare tempestivamente la
cittadinanza su qualsiasi attività d’interesse pubblico.
Ne consegue che,
tenuto conto anche delle modeste dimensioni demografiche del Comune di
Sommatino (avente poco più di 7.500 abitanti, secondo l’ultimo censimento), non
risulta ravvisabile alcuna oggettiva e giuridicamente valida ragione
giustificatrice della designazione del Barbara quale “addetto alla comunicazione
istituzionale integrata” e del correlativo esborso, da parte
dell’Amministrazione, di ben 10.800,00 € in un arco temporale di appena 9 mesi.
Per quanto
riguarda, infine, gli incarichi professionali conferiti agli avvocati Walter
Tesauro e Carmelo Fonte, il Collegio Giudicante osserva che non può ovviamente
escludersi, in linea teorica, la legittimità di stipulare convenzioni con
legali operanti nel libero foro per garantire la difesa giudiziale ed
extragiudiziale di un Ente Locale, specialmente nel caso in cui (come risulta
dalla dotazione organica del Comune di Sommatino) non siano in servizio
dipendenti aventi la necessaria qualifica.
Tuttavia,
analizzando le determinazioni di conferimento e di proroga degli incarichi ai
suddetti professionisti (aventi, le prime, validità quadrimestrale, dal 21.9 al
31.12.2003, e, le seconde, semestrale, rispettivamente per i periodi dall’1.1
al 30.6.2004 e dall’1.7 al 31.12.2004), appare evidente che:
non v’era alcuna
indicazione in ordine alle attuali o prevedibili future esigenze del Comune (ad
es.: numero e tipologie delle controversie pendenti od in fase d’instaurazione;
ambito delle problematiche costituenti oggetto di eventuali pareri “pro
veritate” ecc.);
non era prevista
alcuna forma di controllo o perlomeno di monitoraggio dell’attività effettuata
e dei risultati conseguiti dagli avvocati;
non era quindi
neppure individuato alcun meccanismo di correlazione fra i compiti da svolgere
da parte dei legali ed i risultati da essi ottenuti ed il corrispettivo loro dovuto
(che risulta essere stato fissato forfettariamente, per l’arco temporale
21.8.2003/31.12.2004, in complessivi € 21.250,00 per ciascuno dei due avvocati,
salvo il separato rimborso di tutte le eventuali spese comunque da essi
sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale).
In secondo luogo,
deve sottolinearsi che né il sindaco Tricoli (in occasione dell’audizione
innanzi al P.M.) né il funzionario preposto all’Area P.O. n.1 del Comune, in
sede di risposta a specifica richiesta istruttoria della Procura (v. l’allegato
n.9 alla relazione prot. n.365, datata 10.1.2007, del segretario comunale),
hanno fornito alcun dato concreto e documentato (numero di costituzioni in
giudizio, copia dei pareri redatti dagli avvocati Tesauro e Fonte ecc.), idoneo
a dimostrare una qualche effettiva utilità derivante dal conferimento degli
incarichi professionali in questione.
Tutto ciò induce
il Collegio Giudicante (concordemente a quanto sostenuto dalla Procura) a
ritenere superflua e priva di utilità giuridicamente apprezzabile l’intera
spesa sostenuta dal Comune (€ 42.500,00 in circa sedici mesi) per l’erogazione
dei compensi ai due suddetti legali.
* * * * *
Il complesso
delle circostanze sopra descritte denota palesemente un quadro di spreco di
denaro pubblico di notevoli dimensioni (per oltre 150.000,00 €), derivante sia
da reiterate violazioni delle specifiche normative vigenti in materia di
presupposti e di limiti per il conferimento di incarichi (di “esperto”, di
consulenza, di collaborazione professionale in genere) a soggetti esterni
all’Amministrazione comunale di Sommatino sia dalla sistematica inosservanza
dei fondamentali canoni di ragionevolezza, economicità, efficienza ed
efficacia, che, in base all’art. 97 della Costituzione ed all’art. 1 della L.
7.8.1990, n.241, costituiscono “limiti legali esterni” all’esercizio della
discrezionalità amministrativa ed il cui rispetto riveste anche notevole
importanza per la tutela dei precarii equilibri delle pubbliche finanze.
Tale ingente
danno risulta cagionato dagli illeciti comportamenti tenuti, di volta in volta,
dal sindaco Tricoli, nei quali appaiono indiscutibilmente ravvisabili profili
di notevole superficialità e d’inescusabile negligenza (ed addirittura di dolo,
almeno in alcuni casi emblematici, quali quelli degli incarichi conferiti alla
Noto, al Carmina, a Tricoli Giuseppe, al Barbara) sia nella fase di verifica dell’effettiva
sussistenza dei presupposti “di fatto e di diritto” prescritti dalla legge per
potersi procedere all’affidamento dei vari tipi di incarichi in questione, sia
nella valutazione “ex ante” della concreta utilità (apprezzabile dal punto di
vista giuridico) per il Comune degli incarichi che venivano da lui conferiti,
sia infine nella ponderazione degli effetti finanziari delle scelte gestionali
che venivano da lui compiute.
Sotto
quest’ultimo profilo è sufficiente evidenziare che (come risulta attestato
nella relazione prot. n.365 del 10.1.2007 del segretario comunale e negli
estratti dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, allegati alla
suddetta relazione) il Comune di Sommatino negli esercizi finanziari 2004 e
2005 (ossia proprio nei periodi in cui il sindaco Tricoli conferì o prorogò la
maggior parte degli incarichi oggetto di contestazione nel presente giudizio di
responsabilità) non riuscì a rispettare integralmente i vincoli derivanti dal
“patto di stabilità interno”.
D’altronde, il
Tricoli non tenne in alcun conto neppure le contestazioni ed i rilievi che, in
ordine alla legittimità ed all’utilità degli incarichi in questione, venivano
sovente sollevati in Consiglio Comunale (v. gli esposti di vari consiglieri,
allegati al fascicolo processuale), segno evidente di un “modus administrandi”
piuttosto discutibile e poco incline alla tutela degli interessi generali della
collettività.
V’è, infine, da
rimarcare che il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha addotto
alcuna argomentazione a confutazione di quanto gli è stato analiticamente
contestato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione (nel quale il P.M. ha
replicato dettagliatamente alle deduzioni rese oralmente dal Tricoli in sede
d’audizione personale nella fase pre-processuale).
Ne consegue che
il sindaco Tricoli dev’essere condannato a risarcire il danno, da lui ingiustamente
cagionato al Comune di Sommatino, nella misura di € 150.880,12 (da maggiorarsi
di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, secondo
quanto specificato in dispositivo).
la Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente
pronunciando:
CONDANNA Tricoli
Lorenzo Gaetano al pagamento, in favore del Comune di Sommatino, della somma di
€ 150.880,12 (centocinquantamilaottocentottanta/12), corrispondente al coacervo
(sorte capitale) dei compensi erogati per gli illegittimi incarichi
professionali da lui conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione,
analiticamente indicati in motivazione;
STATUISCE che,
con riferimento a ciascuno degli esborsi sostenuti dal Comune di Sommatino per
le causali sopra indicate, il Tricoli debba corrispondere la rivalutazione
monetaria, da calcolarsi con decorrenza dall’emissione dei rispettivi mandati
di pagamento (elencati nell’allegato 3 alla relazione prot. n.365 del 10.1.2007
del segretario comunale) e sino alla data di deposito della presente sentenza;
DISPONE che
sull’onere risarcitorio posto a suo carico, così rivalutato, il Tricoli dovrà
versare gli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito di questa
sentenza e sino all’integrale soddisfo, da parte sua, del credito erariale;
CONDANNA, infine,
il medesimo convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del
presente giudizio, che, a tutt’oggi, vengono quantificate in € 354,22 (euro
trecentocinquantaquattro/22).
Così deciso a
Palermo, nella camera di consiglio dell’11.7.2008.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott. Valter Del Rosario F.to dott. Luciano Pagliaro
sentenza
pubblicata a Palermo in data 19 dicembre 2008
il funzionario di cancelleria
F.to Dr.ssa Rita Casamichele