REPUBBLICA ITALIANA                                                     .

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.   LUCIANO PAGLIARO             Presidente

dott.   VINCENZO  LO PRESTI             Consigliere

dott.   VALTER DEL ROSARIO               Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  3338/2008

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.47714 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di Tricoli Lorenzo Gaetano, nato a Palermo il 19.2.1967, residente a Sommatino (CL), in via F. Petrarca, n.73;

visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L.  20.12.1996, n.639;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell’11.7.2008 il relatore dott. Valter Del Rosario ed il Pubblico Ministero dott. Tommaso Brancato; non costituitosi in giudizio il convenuto Tricoli Lorenzo Gaetano.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, preceduto da rituale invito a dedurre, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa Tricoli Lorenzo Gaetano, nella sua qualità di Sindaco di Sommatino, al fine d’ottenerne la condanna al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 150.880,12 (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali), da lui ingiustamente cagionato al suddetto Comune per effetto del conferimento, nell’arco temporale 2003/2006, di una serie di illegittimi e sostanzialmente inutili incarichi professionali (di varia tipologia) a soggetti esterni all’Amministrazione comunale.

Preliminarmente, la Procura Regionale ha evidenziato che il legislatore, sia nazionale che regionale, ha recentemente posto limiti assai rigorosi alla P.A. in generale e, soprattutto, agli Enti Locali in materia di conferimento a soggetti esterni alla singola struttura amministrativa di incarichi di consulenza e di collaborazione professionale.

Ciò al fine di evitare abusi ed ingiustificabili sprechi di denaro pubblico (purtroppo sempre più frequenti ed ancor più gravi in una situazione di notoria scarsità delle risorse finanziarie disponibili) da parte degli amministratori, in violazione dei canoni, aventi rilevanza costituzionale, di buon andamento, razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione finanziaria.

In particolare, la normativa introdotta in materia di ordinamento degli Enti Locali (dapprima l’art. 51, comma 7, della L. n.142/1990, nel testo modificato dalle leggi nn. 127/1997 e 191/1998 e recepito dall’art. 2 della L.R. siciliana n.23/1998, ed attualmente l’art. 110 del D.L.vo n.267/2000) ha stabilito che:

“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Negli enti in cui non è prevista la dirigenza, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

A sua volta, l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30.3.2001, n.165, ha subordinato il conferimento degli incarichi ad “esperti esterni alla P.A.” alla sussistenza di speciali esigenze da soddisfare, alla concomitante assoluta carenza di strutture e di personale interno in grado di provvedervi nonché alla stipula di apposite convenzioni disciplinanti analiticamente gli obiettivi da conseguire, le modalità d’espletamento e la durata di ciascun incarico, il relativo compenso.

In aggiunta alle suddette normative di carattere generale (ritualmente recepite e vigenti nell’ordinamento giuridico siciliano) il legislatore regionale ha disposto, all’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, che:

“Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione.

Il numero degli incarichi di cui al comma 1° non può essere superiore a 2, 3, 4 e 6 unità, con riferimento, rispettivamente, ai Comuni: con popolazione fino a 10.000 abitanti; da 10.000 a 30.000 abitanti; da 30.000 a 250.000 abitanti; oltre i 250.000 abitanti.

Gli esperti debbono essere dotati di documentata professionalità; in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento dev’essere ampiamente motivato.

Il sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività svolta dagli esperti da lui nominati.

Ad essi è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale”.

Ciò premesso dal punto di vista normativo e riassunti i principali canoni interpretativi ed applicativi elaborati in tale materia dalla giurisprudenza di questa Corte, la Procura Regionale ha evidenziato che il sindaco Tricoli ha conferito numerosi incarichi a “consulenti” ed “esperti” estranei all’Amministrazione comunale, in palese carenza dei presupposti fissati dalla legge o, comunque, violando la <ratio> delle suddette disposizioni, determinando in tal modo notevoli esborsi finanziari, privi di qualsiasi concreta utilità giuridicamente apprezzabile, per il Comune di Sommatino.

In particolare, il P.M. ha ravvisato la sussistenza di danno finanziario patito dal Comune nelle fattispecie di seguito descritte.

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Con proprie determinazioni n.77 dell’1.9.2003, n.10 del 27.1.2004, n.41 del 21.4.2004 e n.104 del 9.12.2004, il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7, alla dott.ssa Noto Crocifissa Anna Maria l’incarico di “esperto del sindaco per le politiche sociali e della famiglia”, per i periodi, rispettivamente, dall’1.8 al 31.12.2003, dall’1.1 al 31.3.2004, dall’1.4 al 31.5.2004 e dall’1.11 al 31.12.2004, con erogazione di compensi ammontanti complessivamente ad € 15.084,00.

Come precisato dal Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007 (in risposta all’invito a dedurre che gli era stato notificato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 14.1.1994, n.19):

la Noto svolgeva l’attività di psicologa nell’ambito del 3° Settore Socio-Sanitario dell’A.U.S.L. di Caltanissetta;

in considerazione di tale sua qualificazione, ella era stata nominata assessore comunale alle “politiche sociali”, carica che rivestì dal maggio 2002 alla fine del primo semestre del 2003;

essendo stata la Noto sostituita (per ragioni non meglio precisate) nella carica di assessore dal sig. Michele Scalzo, il sindaco Tricoli reputò opportuno affidarle l’incarico di “esperto per le politiche sociali e della famiglia” ed in tale veste ella doveva rappresentare il Comune di Sommatino al “tavolo tecnico” del distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta.

Secondo la Procura Regionale, l’incarico conferito alla Noto risulta palesemente illegittimo, in quanto non è assolutamente possibile assimilare la figura di “esperto del sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a quella di un ordinario amministratore o funzionario comunale.

Infatti, la suddetta normativa ha inteso conferire al Sindaco (in qualità di Organo di Governo dell’Ente Locale, eletto direttamente dai cittadini, verso i quali egli risponde personalmente dal punto di vista politico) la potestà di nominare, per periodi determinati, esperti che siano in grado, in ragione della loro elevatissima qualificazione tecnica, di prestargli un’adeguata assistenza nello svolgimento di specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista della più efficiente ed efficace attuazione di punti salienti del programma politico-amministrativo proposto agli elettori.

In altri termini, la nomina temporanea di un esperto deve tradursi nell’acquisizione di cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, finalizzate al miglior perseguimento di specifici obiettivi di notevole interesse pubblico, rientranti nella competenza istituzionale del Sindaco come capo dell’Ente-Comunità, obiettivi che, per le loro peculiarità, non potrebbero essere raggiunti con l’ausilio dell’ordinaria struttura burocratica dell’Ente Locale.

Orbene, nel caso di specie:

l’incarico di “esperto del sindaco” fu affidato alla Noto proprio in coincidenza della sua cessazione dalla carica di assessore alle politiche sociali;

le funzioni concretamente svolte dalla Noto (rappresentare il Comune di Sommatino al “tavolo tecnico” del distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta) erano piuttosto generiche e, comunque, di natura essenzialmente amministrativa, non richiedevano il possesso di un’elevatissima qualificazione tecnico-specialistica e non erano affatto finalizzate a supportare il sindaco nello svolgimento della propria peculiare funzione d’indirizzo politico-amministrativo;

l’affidamento dell’incarico costituì, quindi, sostanzialmente un “espediente” per consentire alla Noto la prosecuzione, sia pure in parte, dell’ordinaria attività assessoriale sino ad allora svolta e ciò nonostante che fosse stato nominato il nuovo assessore alle politiche sociali nella persona del sig. Scalzo.

In conclusione, secondo il P.M., poiché l’incarico conferito alla Noto esulava dall’ambito della figura di “esperto del sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, in quanto le relative funzioni rientravano nelle competenze dell’ordinaria struttura amministrativa (assessorato alle politiche sociali), la spesa (per € 15.084,00) sostenuta dal Comune per l’erogazione dei compensi alla Noto risulta illegittima e priva di qualsiasi apprezzabile giuridica utilità.

In ogni caso, non risulta che il sindaco Tricoli abbia mai trasmesso al Consiglio Comunale alcuna relazione sull’attività svolta dalla Noto, adempimento espressamente previsto dalla normativa in questione.

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Con proprie determinazioni n.10 del 7.2.2003, n.76 dell’1.9.2003, n.6 del 21.1.2004, n.46 del 21.4.2004, n.69 del 18.8.2004, n.83 del 6.10.2004, n.14 del 3.3.2005, n.42 del 30.6.2005, n.60 del 20.9.2005, n.68 del 31.10.2005, n.78 del 29.11.2005, n.86 del 27.12.2005, n.7 del 31.1.2006 e n.13 del 15.2.2006, il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7, all’ing. Di Vanni Vincenzo l’incarico di “esperto del sindaco per la programmazione e la pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e P.R.G.)”, dapprima per il periodo dal 10.2 al 9.4.2003 e, quindi, senza soluzione di continuità, per l’arco temporale dall’1.8.2003 al 10.2.2006, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 50.765,92.

Come sostenuto dal Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, il conferimento degli incarichi al Di Vanni sarebbe stato indotto dalla notevole carenza di personale tecnico nel Settore Urbanistica, dalla complessità delle problematiche inerenti l’attività di revisione dei piani di lottizzazione e del P.R.G. e dal notevole numero delle pratiche di “sanatoria edilizia” ancora da definire.

La Procura Regionale, richiamando le argomentazioni già esposte per la fattispecie relativa alla dott.ssa Noto, ha evidenziato che anche gli incarichi affidati all’ing. Di Vanni risultano palesemente illegittimi (in quanto non è assolutamente possibile assimilare la particolare figura di “esperto del sindaco”, disciplinata dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a quella di un ordinario funzionario comunale) ed, altresì, superflui.

Nel caso di specie, infatti, i compiti continuativamente svolti dal Di Vanni nell’ambito del Settore Urbanistica erano di natura prettamente burocratica (esame e definizione di pratiche relative alla pianificazione territoriale, ai piani di lottizzazione, alle sanatorie edilizie) e non si configuravano affatto come “attività di elevatissima qualificazione tecnica, finalizzata a fornire temporaneamente al Sindaco un’adeguata collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista della più efficiente ed efficace attuazione di punti salienti del proprio programma politico-amministrativo (secondo i criteri ispiratori dell’art. 14 della L.R. n.7/1992).

Inoltre, il P.M. ha evidenziato che, esaminando la documentazione trasmessa dal Comune di Sommatino, non risulta neppure dimostrato il presupposto della notevole carenza del personale operante presso il Settore Urbanistica dato che, a supporto dei vari dipendenti ivi in servizio, furono instaurati, di volta in volta, rapporti di collaborazione professionale con alcuni geometri esterni e con l’arch. Gambino.

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Con proprie determinazioni n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del 23.1.2004 il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo 18.8.2000, n.267, all’arch. Gambino Roberto  l’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per la “programmazione e la pianificazione urbanistica, con particolare riferimento al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione”, per i periodi dall’1.8 al 31.12.2003 e dall’1.1 al 31.3.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 10.467,20.

Come asserito dal Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Gambino sarebbe stato indotto, oltre che dalla notevole carenza di personale tecnico operante nel Settore Urbanistica, dalla finalità di provvedere al “recupero urbanistico dell’area degradata d’espansione, denominata <Miracoli>”.

La Procura Regionale, richiamando alcune delle argomentazioni già esposte per la fattispecie relativa all’ing. Di Vanni, ha evidenziato che l’incarico di consulenza affidato all’arch. Gambino risulta palesemente illegittimo e foriero di danno erariale.

Infatti:

come si desume dalla documentazione trasmessa dal Comune, non sussisteva alcuna concreta notevole carenza di personale nell’ambito del Settore Urbanistica;

il conferimento al Gambino dell’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per la “programmazione e la pianificazione urbanistica con particolare riferimento al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione” comportava l’espletamento di mansioni di natura prettamente burocratica e venne sostanzialmente a sovrapporsi con l’affidamento all’ing. Di Vanni, nello stesso periodo, dell’incarico di “esperto del sindaco” ex art. 14 della L.R. n.7/1992 (avente un analogo oggetto ed anch’esso illegittimo);

il rapporto di consulenza con il Gambino non fu neppure regolamentato (come, invece, tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000) da un’apposita convenzione a termine, recante la previsione di obiettivi specifici (d’altronde, nelle determinazioni del sindaco n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del 23.1.2004 non è fatta alcuna menzione della finalità di recupero urbanistico della “zona Miracoli”, alla quale il Tricoli ha fatto riferimento soltanto in sede d’audizione innanzi al P.M.);

infine, l’incarico di consulenza venne anche a sovrapporsi, nel periodo dal 5 al 31.12.2003, con le mansioni di “Istruttore Tecnico” e di “Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata”, svolte dallo stesso Gambino (in qualità di collaboratore professionale esterno) per effetto della determinazione del sindaco n.116 del 22.12.2003.

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Con proprie determinazioni n.52 del 21.5.2003, n.73 del 27.8.2003, n.3 del 19.1.2004 e n.43 del 21.4.2004 il sindaco Tricoli conferì (o prorogò), ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267 del 2000, al sig. Tricoli Giuseppe  l’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per “l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti internazionali”, per i periodi dall’1.5 al 31.7.2003, dall’1.8 al 31.12.2003, dall’1.1 al 31.3.2004 e dall’1.4 al 31.5.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 16.148,00.

Secondo quanto sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico di consulenza a Tricoli Giuseppe (che attualmente riveste la carica d’assessore alle “relazioni internazionali”) sarebbe stato finalizzato a mantenere i “rapporti di gemellaggio” da tempo esistenti con alcune cittadine estere in cui risiedono comunità di emigrati sommatinesi, nell’ottica d’incrementare non solo gli scambi culturali ma anche quelli commerciali.

In realtà, secondo il P.M., gli accertamenti istruttori eseguiti hanno dimostrato l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti giuridici occorrenti per il conferimento di un “incarico di consulenza ad alto contenuto di professionalità”, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000.

Infatti (come emerso anche in occasione dell’audizione tenuta da Tricoli Giuseppe innanzi al P.M. contabile in data 24.10.2006):

egli non era in possesso né di un elevato livello culturale (avendo conseguito soltanto la licenza di scuola media inferiore) né di una specialistica preparazione professionale in materia di “relazioni internazionali”;

l’oggetto dell’incarico a lui conferito era generico e non riguardava, quindi, il perseguimento di singoli obiettivi specificamente determinati, come, invece, tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000;

l’attività concretamente svolta da Tricoli Giuseppe nell’espletamento dell’incarico in questione non ha, comunque, prodotto significativi risultati per l’Amministrazione comunale (essendosi il “consulente” limitato ad intrattenere rapporti con gli emigrati per il disbrigo di normalissime pratiche burocratiche inerenti le certificazioni anagrafiche, ad ottenere uno spazio promozionale gratuito per i prodotti enogastronomici sommatinesi in occasione di una fiera tenutasi nella cittadina francese di Fontaine, gemellata con il comune di Sommatino da oltre vent’anni, e non essendo neppure stato organizzato il “primo raduno internazionale dei siciliani nel mondo”, al quale il sindaco Tricoli Lorenzo aveva fatto enfatico riferimento nella determinazione di nomina n.52 del 21.5.2003).

In pratica, l’incarico di “consulenza” conferito a Tricoli Giuseppe era servito soltanto a “compensare” in qualche modo il suo mancato inserimento nella Giunta Comunale nel periodo dall’1.5.2003 al 31.5.2004 (considerato che risulta provato che, sia anteriormente che successivamente a tale arco temporale, il medesimo ha rivestito la carica di assessore).

Infine, il P.M. ha sottolineato l’intrinseca irrazionalità e la superfluità del conferimento di un incarico di consulenza per “l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti internazionali” nell’ambito di un Comune, come quello di Sommatino, di assai modeste dimensioni demografiche ed oltretutto inserito in un contesto socio-economico purtroppo poco brillante (come dimostrato dai dati statistici ufficiali relativi alla provincia di Caltanissetta).

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Con proprie determinazioni n.35 del 25.3.2003, n.79 del 2.9.2003, n.115 del 22.12.2003, n.9 del 23.1.2004, n.47 del 21.4.2004, n.92 del 22.11.2004, n.18 del 9.3.2005 e n.61 del 22.9.2005, il sindaco Tricoli conferì (o prorogò) al sig. Carmina Stefano l’incarico professionale di provvedere al normale funzionamento dell’orologio posto sulla Torre Civica, dapprima per il periodo dal 20.3 al 20.6.2003 e, quindi, senza soluzione di continuità, per l’arco temporale dall’1.9.2003 al 31.12.2005, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 5.115,00.

Secondo quanto sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Carmina sarebbe stato determinato dal fatto che il medesimo era stato istruito sul funzionamento dell’orologio dall’ex dipendente comunale Saccomando Ignazio e dalla mancanza all’interno dell’Amministrazione di dipendenti in grado di provvedere al caricamento manuale ed all’ordinaria manutenzione di tale delicato meccanismo.

In realtà, secondo il P.M., risulta palese l’inconsistenza di tale giustificazione, considerato che nelle stesse determinazioni emesse dal sindaco Tricoli era espressamente stabilito che il Carmina dovesse essere sempre affiancato da un’unità di personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sia per controllarne l’attività sia soprattutto al fine di evitare che, in caso d’assenza o d’impedimento dello stesso Carmina, l’orologio rimasse bloccato per mancanza di caricamento e/o di manutenzione (segno evidente che tra il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale v’erano soggetti esperti in materia).

In sostanza, quindi, l’incarico professionale conferito al Carmina era assolutamente superfluo e costituiva un mero pretesto per assicurare al medesimo un, sia pur modesto, compenso mensile (€ 165,00).

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Con proprie determinazioni n.80 del 2.9.2003, n.4 del 20.1.2004 e n.44 del 21.4.2004 il sindaco Tricoli conferì (o prorogò) al giornalista Barbara Giuseppe l’incarico professionale di “addetto alla comunicazione istituzionale integrata”, per i periodi, rispettivamente, dall’1.9 al 31.12.2003, dall’1.1 al 31.3.2004 e dall’1.4 al 31.5.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 10.800,00.

Secondo quanto sostenuto dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, il conferimento dell’incarico al Barbara sarebbe stato determinato dalla finalità di gestire “l’attività di pubblicizzazione dei bandi di gara, dei servizi a domanda individuale e di tutti i servizi connessi all’attività istituzionale”, che doveva avvenire sia tramite i giornali e la televisione sia tramite il sito Internet; in pratica, si sarebbe trattato di un’attività rientrante nelle previsioni di cui al D.L.vo n.150.

Secondo il P.M., l’illegittimità e la sostanziale inutilità dell’incarico conferito al Barbara emergono chiaramente:

dalla genericità delle funzioni da svolgere, in relazione alle quali, contrariamente a quanto prescritto nell’art. 1 del disciplinare, non risulta neppure siano mai state impartite le necessarie direttive da parte del Sindaco;

dal fatto che la pubblicizzazione dei bandi di gara e dei servizi a domanda individuale rientrava sicuramente nei compiti istituzionali delle normali strutture burocratiche (Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, Ufficio Acquedotto ecc.) e, quindi, non v’era alcuna necessità di affidarne l’incarico ad un soggetto esterno;

dall’assoluta indeterminatezza delle relazioni stereotipate redatte dal Barbara sull’attività da lui svolta nei singoli periodi e sui concreti risultati ottenuti;

dalla circostanza che, proprio nel medesimo periodo in cui conferì l’incarico al Barbara, il sindaco Tricoli stipulò convenzioni con le emittenti locali “Tele Radio Canicattì” e “Gasme s.r.l. Teleacras” di Agrigento per pubblicizzare l’attività istituzionale del Comune e per fornire notizie di vario genere alla collettività amministrata (v. le determinazioni del sindaco n.78 del 2.9.2003 e n.83 del 15.9.2003, comportanti spese ammontanti, rispettivamente, ad € 4.000,00 e ad € 3.000,00).

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Con proprie determinazioni n.70 del 21.8.2003, n.21 del 19.3.2004 e n.77 del 22.9.2004 il sindaco Tricoli conferì (o prorogò) all’avv. Tesauro Walter l’incarico per l’effettuazione di prestazioni professionali (rappresentanze in giudizio e pareri) in materia penale, per i periodi, rispettivamente, dal 21.8 al 31.12.2003, dall’1.1 al 30.6.2004 e dall’1.7 al 31.12.2004, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 21.250,00 (e salvo il rimborso delle spese comunque sostenute dal legale nei singoli giudizi od in sede stragiudiziale).

Ugualmente, con le determinazioni n.71 del 21.8.2003, n.22 del 19.3.2004 e  n.79 del 23.9.2004 il sindaco conferì (o prorogò) all’avv. Fonte Carmelo l’incarico per l’effettuazione nei medesimi periodi di prestazioni professionali (rappresentanze in giudizio e pareri) nelle materie civile ed amministrativa, con l’attribuzione di compensi ammontanti complessivamente ad € 21.250,00 (e salvo il rimborso delle spese comunque sostenute dal legale).

Secondo quanto affermato dal sindaco Tricoli in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile in data 27.4.2007, i conferimenti degli incarichi professionali agli avvocati Tesauro e Fonte sarebbero stati indotti dalla necessità di nominare uno stabile collegio di difesa a supporto del Comune (nei confronti del quale erano pendenti numerosi giudizi), dall’opportunità di fruire celermente di pareri e di consulenze legali e di conseguire, altresì, un risparmio rispetto alle spese in precedenza sostenute dall’Amministrazione comunale (oltre 171.000,00 € in tre anni) per effetto delle nomine, di volta in volta, di avvocati incaricati di trattare singoli giudizi.

Secondo il P.M.:

il contenuto delle prestazioni professionali da richiedersi agli avvocati Tesauro e Fonte era oggettivamente assai indeterminato;

a fronte di cospicui compensi, quantificati in misura forfettaria, non era stato individuato alcun sistema di monitoraggio dell’attività svolta e non era stato fissato neppure un numero minimo di rappresentanze in giudizio o di pareri che gli avvocati avrebbero dovuto fornire nei singoli periodi temporali per i quali venivano pagati;

l’assenza di qualsiasi minima dimostrazione delle attività effettivamente espletate dai due professionisti è confermata dal fatto che né il sindaco Tricoli (in sede di audizione innanzi al P.M.) né il funzionario preposto all’Area P.O. n.1 del Comune (in sede di risposta a specifica richiesta istruttoria della Procura) hanno saputo fornire dati concreti (numero ed oggetto delle costituzioni in giudizio a tutela degli interessi del Comune, copia dei pareri redatti dagli avvocati Tesauro e Fonte ecc.);

infine, l’illegittimità di tali incarichi potrebbe scaturire anche dall’instaurazione dissimulata di rapporti di lavoro subordinato in violazione della vigente normativa.

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Conclusivamente, secondo il P.M., il comportamento tenuto in tali contesti dal sindaco Tricoli Lorenzo Gaetano appare connotato da inescusabili negligenza e superficialità, da macroscopiche e reiterate violazioni delle normative vigenti in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione e da notevole disinteresse per le conseguenze deleterie derivanti da tali ingenti spese per i precari equilibri finanziari di un piccolo Comune, come quello di Sommatino (che, come risulta dai dati ufficiali trasmessi dal segretario comunale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, negli esercizi finanziari 2004 e 2005 non riuscì neppure a rispettare i vincoli imposti dal “patto di stabilità interno”).

D’altronde, nell’ambito dello stesso Consiglio Comunale furono più volte sollevate accese contestazioni sulla “gestione” degli incarichi professionali da parte del sindaco Tricoli, tanto da indurre l’Assessorato Regionale agli Enti Locali a disporre un’ispezione nel Comune di Sommatino ed a trasmetterne la relazione conclusiva alla Procura Regionale della Corte dei Conti (la quale, a sua volta, ha eseguito ulteriori indagini ed ha acquisito ponderosa documentazione, allegata al fascicolo processuale).

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Il Tricoli, benchè abbia ricevuto (rispettivamente, in date 1°.8.2007 e 12.1.2008) le notifiche dell’atto di citazione e dell’avviso di differimento della trattazione della causa all’odierna udienza, non s’è costituito in giudizio.

DIRITTO

Esaminata accuratamente la ponderosa documentazione acquisita al fascicolo processuale, tenuto conto della normativa generale (sopra illustrata) in materia di conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione professionale a soggetti esterni alla P.A. nonché di quanto statuito in proposito nel titolo VIII° del “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, approvato dalla Giunta Municipale di Sommatino con deliberazione n.85 del 25.11.2002, il Collegio Giudicante reputa che l’azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale di questa Corte nei confronti del sindaco Tricoli Lorenzo Gaetano sia giuridicamente fondata.

Richiamando, per ragioni di economia espositiva, quanto più ampiamente riferito nella parte “in fatto” della presente sentenza, la Sezione rileva, in primo luogo, l’illegittimità del conferimento degli incarichi alla dott.ssa Noto Crocifissa Anna Maria, come “esperto del sindaco per le politiche sociali e della famiglia”, ed all’ing. Di Vanni Vincenzo, come “esperto del sindaco per la programmazione e la pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e P.R.G.)”.

A tal proposito, deve evidenziarsi che la normativa di cui all’art. 14 della L.R. 26.8.1992, n.7 (espressamente richiamata nelle determinazioni emesse dal Tricoli), ha inteso conferire al Sindaco (in qualità di Organo di Governo dell’Ente Locale, eletto direttamente dai cittadini, verso i quali egli risponde personalmente e direttamente dal punto di vista politico) la potestà di nominare, per periodi determinati, esperti che siano in grado, in ragione della loro elevatissima qualificazione tecnica, di prestargli un’adeguata collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista della più efficiente ed efficace attuazione dei punti più salienti del programma politico-amministrativo proposto agli elettori.

In sostanza, la nomina, in via temporanea, dell’esperto deve tradursi nell’acquisizione di cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, finalizzate al miglior perseguimento di specifici obiettivi di notevole interesse pubblico, rientranti nella competenza istituzionale del Sindaco come capo dell’Ente-Comunità, obiettivi che, per le loro peculiarità, non potrebbero essere agevolmente conseguiti con l’ausilio dell’ordinaria struttura burocratica dell’Ente Locale.

Proprio per tali ragioni, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.: Sezione Sicilia n.27/2001/Resp., n.3555/2004; Sezione d’Appello Sicilia n.122/2008), la figura di “esperto del sindaco” non può assolutamente essere confusa con quella di un semplice amministratore o funzionario comunale.

Ciò premesso, la Sezione rileva che le funzioni concretamente svolte dalla Noto (che, come riferito dallo stesso sindaco in sede di audizione innanzi al P.M., consistevano essenzialmente nel rappresentare il Comune di Sommatino al “tavolo tecnico” del distretto socio-sanitario D1 di Caltanissetta) erano di natura prettamente amministrativa, rientravano nelle competenze dell’ordinaria struttura burocratica (assessorato alle politiche sociali), non richiedevano il possesso di un’elevatissima qualificazione tecnico-specialistica (comunque, non posseduta dalla Noto, che era una semplice psicologa) e non erano affatto finalizzate a supportare il sindaco Tricoli nello svolgimento della propria peculiare funzione d’indirizzo politico-amministrativo e nell’attuazione di punti fondamentali del proprio programma di governo.

La Sezione condivide, quindi, la tesi sostenuta dalla Procura, secondo cui:

l’affidamento dell’incarico di “esperto” alla Noto costituì sostanzialmente un mero “espediente” per consentirle una parziale prosecuzione dell’ordinaria attività amministrativa (svolta sino ad allora come assessore) e ciò nonostante fosse stato nominato, al di lei posto, il nuovo assessore alle politiche sociali nella persona del sig. Michele Scalzo (che, in mancanza di prova contraria, doveva considerarsi pienamente idoneo all’espletamento delle funzioni assegnategli);

l’incarico, oltre che illegittimo, era quindi palesemente superfluo ed ha comportato un’inutile esborso di denaro pubblico (per € 15.084,00).

Tale tesi risulta avvalorata anche dalla circostanza che il sindaco non risulta aver trasmesso al Consiglio Comunale le prescritte relazioni sull’operato della Noto e sui risultati da essa conseguiti.

Anche nel caso dell’ing. Di Vanni Vincenzo la nomina come “esperto del sindaco per la programmazione e la pianificazione urbanistica (Piani di Lottizzazione e P.R.G.)” non era affatto finalizzata, come, invece, tassativamente richiesto dall’art. 14 della L.R. n.7/1992, a supportare il primo cittadino nello svolgimento della propria funzione d’indirizzo politico-amministrativo e nell’attuazione di punti fondamentali del proprio programma di governo.

Infatti, dalla documentazione acquisita si desume chiaramente che:

i compiti affidati al Di Vanni (addirittura, per effetto di reiterate proroghe, per quasi un triennio, senza soluzione di continuità) all’interno del Settore Urbanistica (e non ad immediato supporto del sindaco) erano di natura prettamente tecnico-burocratica (esame e definizione di pratiche relative alla pianificazione territoriale, ai piani di lottizzazione, alle sanatorie edilizie);

tali attività rientravano indubbiamente nelle competenze degli impiegati in servizio presso il Settore Urbanistica (tant’è vero che esse nel Comune di Sommatino erano espletate anche da semplici geometri) e, quindi, non richiedevano il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche;

non risulta infine provato neppure il presupposto della notevole carenza di personale operante presso il Settore Urbanistica, considerato che, a supporto dei vari dipendenti ivi in servizio, furono instaurati, di volta in volta, anche rapporti di collaborazione professionale con alcuni geometri esterni e con l’arch. Gambino.

Conclusivamente, deve ritenersi che il conferimento all’ing. Di Vanni dell’incarico in questione, proprio perché avvenuto, da un lato, in carenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di nomina di “esperti del sindaco” e, dall’altro, per lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze della normale struttura burocratica, abbia comportato un notevole esborso di denaro pubblico (per € 50.765,92), privo di apprezzabile utilità dal punto di vista giuridico e di legittima giustificazione.

Passando ad esaminare gli incarichi conferiti all’arch. Gambino Roberto ed al sig. Tricoli Giuseppe, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000 (sostanzialmente riproduttivo dell’art. 51, comma 7, della L. n.142/1990, nel testo modificato dalle leggi nn. 127/1997 e 191/1998 e recepito dall’art. 2 della L.R. siciliana n.23/1998), occorre rammentare che tale normativa prevede che: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

A sua volta, l’art. 91 del “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, approvato dalla Giunta Municipale di Sommatino con deliberazione n.85 del 25.11.2002, dispone che:

“Qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

Detti incarichi, intesi a realizzare programmi determinati, approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all’Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.

L’incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce”.

Orbene, il conferimento al Gambino dell’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per la “programmazione e la pianificazione urbanistica con particolare riferimento al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione” comportava, in realtà, l’espletamento di mansioni di natura prettamente amministrativa, rientranti nella normale competenza dei funzionari in servizio presso il Settore Urbanistica, che non richiedevano affatto il possesso di cognizioni tecniche altamente specialistiche.

Inoltre:

non risulta provato il presupposto della notevole carenza di personale operante presso il Settore Urbanistica;

l’oggetto dell’incarico di consulenza era assai generico e non concerneva, quindi, il perseguimento di “obiettivi determinati approvati dai competenti organi”; infatti, nelle determinazioni del sindaco n.75 dell’1.9.2003 e n.8 del 23.1.2004 non fu fatta alcuna menzione della finalità di recupero urbanistico della “zona Miracoli”, alla quale il Tricoli ha fatto riferimento (nel tentativo di giustificare il proprio operato ma senza fornire nessun supporto documentale) soltanto in occasione dell’audizione innanzi al P.M. contabile, tenutasi il 27.4.2007;

l’incarico di consulenza assegnato al Gambino venne altresì a sovrapporsi con l’affidamento all’ing. Di Vanni, nello stesso periodo (1.8.2003-31.3.2004), dell’incarico, avente un oggetto sostanzialmente analogo, di “esperto del sindaco” ex art. 14 della L.R. n.7/1992 (v. quanto sopra riferito).

Pertanto, considerato che l’incarico di consulenza in questione è stato conferito in carenza dei presupposti normativamente stabiliti, esso risulta privo di utilità giuridicamente apprezzabile e foriero di danno finanziario (per € 10.467,20) per il Comune (v. quanto affermato per una fattispecie similare da questa Sezione nella sentenza n.2492/2007, confermata dalla Sezione d’Appello con la sentenza n.206/2008).

Ancor più palese risulta l’illegittimità e la superfluità dell’incarico di “consulenza ad alto contenuto di professionalità” per “l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti internazionali” conferito a Tricoli Giuseppe.

Infatti:

egli non era in possesso né di un elevato livello culturale (avendo conseguito appena la licenza di scuola media inferiore) né di una specialistica preparazione professionale in materia di “relazioni internazionali”;

l’oggetto dell’incarico a lui conferito (mantenere i “rapporti di gemellaggio” da tempo esistenti con alcune cittadine estere, in cui risiedevano comunità di emigrati sommatinesi) era piuttosto generico e non riguardava, quindi, il perseguimento di singoli obiettivi specificamente determinati, aventi notevole interesse pubblico, come, invece, tassativamente richiesto dall’art. 110, comma 6, del D.L.vo n.267/2000 e dall’art. 91 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

tutto ciò risulta confermato dal fatto che l’attività concretamente svolta da Tricoli Giuseppe (come si desume anche da quanto da lui stesso dichiarato in sede di audizione svoltasi innanzi al P.M. contabile il 24.10.2006) non ha, comunque, prodotto significativi risultati per l’Amministrazione comunale (essendosi il “consulente” limitato ad intrattenere rapporti con gli emigrati per il disbrigo di normalissime pratiche burocratiche relative alle certificazioni anagrafiche, ad ottenere uno spazio promozionale gratuito per i prodotti enogastronomici sommatinesi in occasione di una fiera tenutasi nella cittadina francese di Fontaine, gemellata con il comune di Sommatino da oltre vent’anni, e non essendo neppure stato organizzato il “primo raduno internazionale dei siciliani nel mondo”, al quale il sindaco Tricoli Lorenzo aveva fatto cenno nella determinazione di nomina n.52 del 21.5.2003);

in pratica, come ben evidenziato dal P.M., l’incarico di “consulenza” (tra l’altro, intrinsecamente privo di giuridica razionalità, considerate le modeste dimensioni demografiche di Sommatino) conferito a Tricoli Giuseppe (al quale sono stati pagati compensi per complessivi € 16.148,00) era servito soltanto a “compensare” in qualche modo il suo mancato inserimento nella Giunta Municipale nel periodo dall’1.5.2003 al 31.5.2004 (considerato che risulta provato che, sia anteriormente che successivamente a tale arco temporale, il medesimo ha rivestito la carica di assessore).

Poche parole bastano per rimarcare l’illegittimità e l’assoluta superfluità dell’incarico conferito dal sindaco Tricoli a Carmina Stefano onde provvedere al normale funzionamento dell’orologio posto sulla Torre Civica.

A tal proposito è sufficiente rimarcare l’intrinseca ed insanabile contraddittorietà (costituente palesemente vizio di “eccesso di potere”) del contenuto delle determinazioni di nomina del Carmina, nelle quali, da un lato, il Tricoli affermava che nel Comune di Sommatino non v’erano dipendenti capaci di svolgere tali mansioni, dall’altro, disponeva che personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale dovesse sempre affiancare il Carmina, sia per controllarne l’operato sia, soprattutto, per garantire il funzionamento e la manutenzione dell’orologio in caso di sua assenza od impedimento (ad es.: per ferie, malattia ecc.).

Se, dunque, v’erano dipendenti comunali in grado di sostituire il Carmina, non si comprende affatto per quali oscure ragioni costoro non potessero provvedere ordinariamente alle suddette incombenze e si dovesse, invece, retribuire un soggetto esterno all’Amministrazione.

Ne consegue che la spesa di € 5.115,00 (sostenuta dal Comune per pagare il Carmina nell’arco di circa un triennio) si configura come danno finanziario imputabile al Tricoli.

Passando ad esaminare l’affidamento al giornalista Barbara Giuseppe dell’incarico professionale di “addetto alla comunicazione istituzionale integrata”, il Collegio Giudicante condivide pienamente la tesi sostenuta dal P.M., secondo cui l’illegittimità e la sostanziale inutilità dell’incarico in questione emergono chiaramente:

dalla genericità delle funzioni da svolgere, in relazione alle quali, contrariamente a quanto prescritto nell’art. 1 del disciplinare, non risulta neppure che siano mai state impartite le necessarie direttive da parte del sindaco;

dal fatto che la pubblicizzazione dei bandi di gara e dei servizi a domanda individuale (cui il sindaco Tricoli, nel tentativo di giustificare il proprio operato, ha fatto riferimento in sede di audizione innanzi al P.M.) si configura come un’attività dettagliatamente disciplinata dalle leggi e dai regolamenti e come tale rientrante sicuramente nei compiti istituzionali delle normali strutture burocratiche;

dall’assoluta indeterminatezza delle relazioni (stereotipate) redatte dal Barbara sull’attività da lui svolta nei singoli periodi e sui risultati ottenuti;

dalla circostanza che, proprio nel medesimo arco temporale (dall’1.9.2003 al 31.5.2004) in cui fu conferito l’incarico al Barbara, erano in vigore le convenzioni stipulate con le emittenti locali “Tele Radio Canicattì” e “Gasme s.r.l. Teleacras” di Agrigento per pubblicizzare l’attività istituzionale del Comune di Sommatino e per fornire notizie di vario genere alla collettività amministrata (v. le determinazioni del sindaco n.78 del 2.9.2003 e n.83 del 15.9.2003, comportanti spese ammontanti, rispettivamente, ad € 4.000,00 e ad € 3.000,00);

dal fatto che, come dichiarato dallo stesso sindaco, il Comune disponeva anche di un proprio “sito internet”, mediante il quale poteva informare tempestivamente la cittadinanza su qualsiasi attività d’interesse pubblico.

Ne consegue che, tenuto conto anche delle modeste dimensioni demografiche del Comune di Sommatino (avente poco più di 7.500 abitanti, secondo l’ultimo censimento), non risulta ravvisabile alcuna oggettiva e giuridicamente valida ragione giustificatrice della designazione del Barbara quale “addetto alla comunicazione istituzionale integrata” e del correlativo esborso, da parte dell’Amministrazione, di ben 10.800,00 € in un arco temporale di appena 9 mesi.

Per quanto riguarda, infine, gli incarichi professionali conferiti agli avvocati Walter Tesauro e Carmelo Fonte, il Collegio Giudicante osserva che non può ovviamente escludersi, in linea teorica, la legittimità di stipulare convenzioni con legali operanti nel libero foro per garantire la difesa giudiziale ed extragiudiziale di un Ente Locale, specialmente nel caso in cui (come risulta dalla dotazione organica del Comune di Sommatino) non siano in servizio dipendenti aventi la necessaria qualifica.

Tuttavia, analizzando le determinazioni di conferimento e di proroga degli incarichi ai suddetti professionisti (aventi, le prime, validità quadrimestrale, dal 21.9 al 31.12.2003, e, le seconde, semestrale, rispettivamente per i periodi dall’1.1 al 30.6.2004 e dall’1.7 al 31.12.2004), appare evidente che:

non v’era alcuna indicazione in ordine alle attuali o prevedibili future esigenze del Comune (ad es.: numero e tipologie delle controversie pendenti od in fase d’instaurazione; ambito delle problematiche costituenti oggetto di eventuali pareri “pro veritate” ecc.);

non era prevista alcuna forma di controllo o perlomeno di monitoraggio dell’attività effettuata e dei risultati conseguiti dagli avvocati;

non era quindi neppure individuato alcun meccanismo di correlazione fra i compiti da svolgere da parte dei legali ed i risultati da essi ottenuti ed il corrispettivo loro dovuto (che risulta essere stato fissato forfettariamente, per l’arco temporale 21.8.2003/31.12.2004, in complessivi € 21.250,00 per ciascuno dei due avvocati, salvo il separato rimborso di tutte le eventuali spese comunque da essi sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale).

In secondo luogo, deve sottolinearsi che né il sindaco Tricoli (in occasione dell’audizione innanzi al P.M.) né il funzionario preposto all’Area P.O. n.1 del Comune, in sede di risposta a specifica richiesta istruttoria della Procura (v. l’allegato n.9 alla relazione prot. n.365, datata 10.1.2007, del segretario comunale), hanno fornito alcun dato concreto e documentato (numero di costituzioni in giudizio, copia dei pareri redatti dagli avvocati Tesauro e Fonte ecc.), idoneo a dimostrare una qualche effettiva utilità derivante dal conferimento degli incarichi professionali in questione.

Tutto ciò induce il Collegio Giudicante (concordemente a quanto sostenuto dalla Procura) a ritenere superflua e priva di utilità giuridicamente apprezzabile l’intera spesa sostenuta dal Comune (€ 42.500,00 in circa sedici mesi) per l’erogazione dei compensi ai due suddetti legali.

* * * * *

Il complesso delle circostanze sopra descritte denota palesemente un quadro di spreco di denaro pubblico di notevoli dimensioni (per oltre 150.000,00 €), derivante sia da reiterate violazioni delle specifiche normative vigenti in materia di presupposti e di limiti per il conferimento di incarichi (di “esperto”, di consulenza, di collaborazione professionale in genere) a soggetti esterni all’Amministrazione comunale di Sommatino sia dalla sistematica inosservanza dei fondamentali canoni di ragionevolezza, economicità, efficienza ed efficacia, che, in base all’art. 97 della Costituzione ed all’art. 1 della L. 7.8.1990, n.241, costituiscono “limiti legali esterni” all’esercizio della discrezionalità amministrativa ed il cui rispetto riveste anche notevole importanza per la tutela dei precarii equilibri delle pubbliche finanze.

Tale ingente danno risulta cagionato dagli illeciti comportamenti tenuti, di volta in volta, dal sindaco Tricoli, nei quali appaiono indiscutibilmente ravvisabili profili di notevole superficialità e d’inescusabile negligenza (ed addirittura di dolo, almeno in alcuni casi emblematici, quali quelli degli incarichi conferiti alla Noto, al Carmina, a Tricoli Giuseppe, al Barbara) sia nella fase di verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti “di fatto e di diritto” prescritti dalla legge per potersi procedere all’affidamento dei vari tipi di incarichi in questione, sia nella valutazione “ex ante” della concreta utilità (apprezzabile dal punto di vista giuridico) per il Comune degli incarichi che venivano da lui conferiti, sia infine nella ponderazione degli effetti finanziari delle scelte gestionali che venivano da lui compiute.

Sotto quest’ultimo profilo è sufficiente evidenziare che (come risulta attestato nella relazione prot. n.365 del 10.1.2007 del segretario comunale e negli estratti dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, allegati alla suddetta relazione) il Comune di Sommatino negli esercizi finanziari 2004 e 2005 (ossia proprio nei periodi in cui il sindaco Tricoli conferì o prorogò la maggior parte degli incarichi oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità) non riuscì a rispettare integralmente i vincoli derivanti dal “patto di stabilità interno”.

D’altronde, il Tricoli non tenne in alcun conto neppure le contestazioni ed i rilievi che, in ordine alla legittimità ed all’utilità degli incarichi in questione, venivano sovente sollevati in Consiglio Comunale (v. gli esposti di vari consiglieri, allegati al fascicolo processuale), segno evidente di un “modus administrandi” piuttosto discutibile e poco incline alla tutela degli interessi generali della collettività.

V’è, infine, da rimarcare che il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha addotto alcuna argomentazione a confutazione di quanto gli è stato analiticamente contestato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione (nel quale il P.M. ha replicato dettagliatamente alle deduzioni rese oralmente dal Tricoli in sede d’audizione personale nella fase pre-processuale).

Ne consegue che il sindaco Tricoli dev’essere condannato a risarcire il danno, da lui ingiustamente cagionato al Comune di Sommatino, nella misura di € 150.880,12 (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, secondo quanto specificato in dispositivo).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

CONDANNA Tricoli Lorenzo Gaetano al pagamento, in favore del Comune di Sommatino, della somma di € 150.880,12 (centocinquantamilaottocentottanta/12), corrispondente al coacervo (sorte capitale) dei compensi erogati per gli illegittimi incarichi professionali da lui conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione, analiticamente indicati in motivazione;

STATUISCE che, con riferimento a ciascuno degli esborsi sostenuti dal Comune di Sommatino per le causali sopra indicate, il Tricoli debba corrispondere la rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dall’emissione dei rispettivi mandati di pagamento (elencati nell’allegato 3 alla relazione prot. n.365 del 10.1.2007 del segretario comunale) e sino alla data di deposito della presente sentenza;

DISPONE che sull’onere risarcitorio posto a suo carico, così rivalutato, il Tricoli dovrà versare gli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito di questa sentenza e sino all’integrale soddisfo, da parte sua, del credito erariale;

CONDANNA, infine, il medesimo convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, che, a tutt’oggi, vengono quantificate in €  354,22 (euro trecentocinquantaquattro/22).               

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio dell’11.7.2008.

            L’ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

     F.to dott. Valter Del Rosario                   F.to dott. Luciano Pagliaro

sentenza pubblicata a Palermo in data 19 dicembre 2008

il funzionario di cancelleria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele